DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
1.1 E’ costituita la società Cooperativa Sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381. 1.2 La sede della società è posta in Comune di Novate Milanese (MI).
(…)
SCOPO – OGGETTO
3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del primo comma lettera b) dell’art. 1 della Legge 8.11.1991 n. 381.
3.5 (…)
c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
(…)
5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell’attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e specificatamente le seguenti:
a. attività di stampa, cartotecnica e legatoria per l’esecuzione di lavori in proprio o per conto terzi, sia pubblici che privati;
b. edizione di libri, giornali e riviste ad esclusione dei quotidiani, sia su carta che su supporto informatico,
c. produzione e vendita di giochi, applicazioni digitali, programmi informatici e hardware;
d. commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso di qualsiasi prodotto via internet;
e. distribuzione e vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti editoriali, cartoleria, libri, giochi e prodotti affini;
f. progettazione grafica e comunicazione;
g. produzione, lavorazione, assemblaggio e commercializzazione di manufatti in genere in proprio e conto terzi;
h. produzione e commercializzazione di bevande e generi alimentari;
i. somministrazione di alimenti e bevande;
j. gestione di locali pubblici e privati;
k. produzioni da agricoltura e allevamento;
l. attività nei settori del turismo e dell’agriturismo;
m. organizzazione di gite e visite guidate;
n. organizzazione di eventi di carattere culturale, musicale, ricreativo, sportivo o sociale e attività di animazione;
o. gestione di ambienti di spettacolo pubblici e privati;
p. noleggio e vendita di attrezzature e spazi musicali attrezzati;
q. ospitalità: gestione di case e alberghi;
r. vendita, noleggio e riparazione di mezzi di trasporto;
s. attività di deposito e custodia di mezzi di trasporto, comprese case mobili e rimorchi;
t. pulizia e manutenzione di stabili, uffici, verde pubblico e privato;
u. attività di accompagnamento e assistenza di anziani e persone svantaggiate;
v. gestione di servizi pubblici e privati di assistenza a persone svantaggiate;
w. attività di formazione e tutoraggio attinenti alle attività svolte.
La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche’ compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche’ tra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
(…)
SOCI
6.2 Sono soci lavoratori coloro che:
concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell’autorità giudiziaria o per legge.
(…)
6.5 I soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.
(…)
ORGANI SOCIALI
(…)
DECISIONI DEI SOCI
25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.
(…)
26.1 L’Assemblea:
1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
(…)
4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
5) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
(…)
11) autorizza l’organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
12) approva i Regolamenti predisposti dall’organo amministrativo;
13) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
(…)
28.1 Le votazioni devono essere palesi.
29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta (…)
(…)
29.9 Il verbale deve tra l’altro indicare, anche in allegato, l’identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
(…)
ORGANO AMMINISTRATIVO
(…)
30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
(…)
30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.
(…)
30.13 Competono all’organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.
30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all’organo amministrativo:
a) convocare l’Assemblea dei soci e l’Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
(…)
 

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